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Detrazioni ed Esenzioni Fiscali

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GUIDA ALLE DETRAZIONI ED ESEZIONI FISCALI 2016
Cosa può fare Excise Refund per te e la tua azienda?

PRODOTTI SOTTOPOSTI ALLA DISCIPLINA DELLE ACCISE IN USI AGEVOLATI:

A. USI ESENTI.
B. USI SOGGETTI AD ALIQUOTE RIDOTTE.
C. IMPIEGHI IN USI NON TASSATI.

Il sistema di agevolazioni è differente a seconda delle modalità di impiego dei prodotti energetici. Le esenzioni e riduzione dell’aliquota d’imposta sono concessi limitatamente a particolari usi quali di seguito riportati:

1. Impieghi agevolati dei prodotti energetici e dell’energia elettrica.
2. Usi esclusi dall’imposizione, cosiddetto “fuori campo” dei prodotti energetici e dell’energia elettrica.
3. Impieghi agevolati degli oli lubrificanti e dei bitumi di petrolio.
4. Impieghi agevolati dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche.
5. Altre agevolazioni.

Per tutti i prodotti sottoposti al regime delle accise, sono fissate specifiche aliquote d’accisa riportate nell’Allegato I al Testo Unico delle Accise; ad esempio, i prodotti energetici sono regolati dall’art. 21, comma 2, del TUA.

IMPIEGHI AGEVOLATI DEI PRODOTTI ENERGETICI E DELL’ENERGIA ELETTRICA

Facciamo riferimento alla Tabella A” allegata al T.U.A. concernente gli usi agevolati dei prodotti energetici:
Impieghi dei prodotti energetici che comportano l’esenzione dall’accisa o l’applicazione di un’aliquota ridotta, sotto l’osservanza delle norme prescritte.

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In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono ridotte al 30% quale che sia il combustibile impiegato.
L’agevolazione è accordata:
a) ai combustibili nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;
b) ai combustibili impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l’autoproduzione di energia elettrica e vapore;
c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l’alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l’autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.
In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento all’efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dell’anno precedente al quinquennio di riferimento»

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NOTE

[1] Per “aviazione privata da diporto “e per “imbarcazioni private da diporto” si intende l’uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarli in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche. L’agevolazione per la benzina è limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie. L’agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o buoni d’imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell’art.17, comma 3, della legge 23/08/1988, n. 400.

[2]Nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2012, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l’individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla  produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con deliberazione  n. 16/98 datata 11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  82 datata 8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 %.
Tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2015 (art. 10, comma 2, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192).

[3]Le agevolazioni previste per le autovetture da noleggio da piazza e per le autoambulanze, di cui ai punti 12 e 13, sono concesse mediante crediti d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art.17 del D.lgs 9/7/1997, n.241, e successive modificazioni, ovvero mediante buoni d’imposta. I crediti e i buoni d’imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui all’art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e successive modificazioni.

[4]Per l’individuazione degli usi industriali si rinvia a quanto disposto nell’articolo 26, comma 3 del T.U.A.

Impieghi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento

Quando ci si avvale dei prodotti energetici in usi diversi dalla carburazione e combustione, sono esenti da accisa in applicazione del punto 1 della Tabella A allegata al T.U.A. con l’applicazione della disciplina fiscale dettata dal:

D.M. 15 maggio 1995, n. 322 concernente il “Regolamento recante norme per l’impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione e per l’esercizio della vigilanza fiscale sugli oli minerali non soggetti ad accisa”.

Occorre fare una distinzione in base alla catalogazione dei prodotti energetici.

I. Ai prodotti per i quali è stabilita una specifica aliquota di accisa, ad eccezioni del gas naturale e del carbone, lignite e coke, si applicano le disposizioni del Capo I del DM 322/1995.
▪ Art. 2, comma10 – Impiego di prodotti denaturati
Se l’utilizzatore non è titolare di un deposito di prodotti energetici, non sono previsti particolari adempimenti a suo carico. Infatti, è sufficiente la conservazione dei documenti di scorta e la comunicazione preventiva all’Ufficio delle Dogane competente territorialmente di ricezione dei prodotti denaturati provenienti da Paesi membri dell’UE.
▪ art. 3 – Impiego di prodotti non denaturati
È prevista la denuncia all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente per l’ottenimento della qualifica di “destinatario registrato” e della licenza; incombe l’obbligo della tenuta di un registro di carico e scarico.
▪ La stessa procedura si applica anche per l’impiego di prodotti ad accisa assolta con successivo rimborso in contanti o mediante accredito d’imposta.

II. I prodotti energetici per i quali non è stabilito un livello di imposizione prefissato cioè una specifica aliquota d’accisa sono disciplinati al Capo II del DM 322/1995.
▪ Ai prodotti che sono energetici soltanto quando destinati all’uso di carburazione o di combustione (alcole metilico di origine non sintetica, oli vegetali, biodiesel) si applica ancora il Capo II solo quando sono avviati a tali usi.
▪ Lo stesso regime di vigilanza si applica quando questi ultimi prodotti sono impiegati negli usi cosiddetti “fuori campo” (riduzione chimica, processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici).
▪ Art. 9, comma 8, impiego prodotti denaturati o condizionati in  recipienti sigillati:
Non sono previsti particolari adempimenti a carico dell’utilizzatore tranne la conservazione dei documenti di scorta e la comunicazione, “una tantum”, all’Ufficio delle Dogane competente per territorio, di ricezione dei prodotti denaturati provenienti da Paesi dell’UE.
▪ Art. 10, impiego di prodotti non denaturati né condizionati:
È prevista la denuncia all’Ufficio delle Dogane competente territorialmente, per l’ottenimento della qualifica di “utilizzatore di prodotti energetici non soggetti ad accisa”; incombe l’obbligo della tenuta di un registro di carico e scarico.

III. Produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione (escluso il gas naturale)
IIII. Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l’accisa sull’energia elettrica.

Per accedere alle agevolazioni di cui ai punti III e IV occorre presentare documentata istanza all’Ufficio delle Dogane competente per territorio. con la possibilità di utilizzare prodotti in sospensione d’imposta con l’assunzione della qualifica di “destinatario registrato” o, in alternativa, prodotti ad accisa assolta con successivo rimborso della differenza d’imposta dovuta. Per conoscere esattamente le formalità previste occorre far riferimento alle istruzioni contenute nelle seguenti circolari dell’allora Agenzia delle Dogane:
▪ n. 33/D datata 15/09/2006;
▪ n. 5/D del 12/03/2010.

V. Gas di petrolio liquefatti (GPL) utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali

Le modalità di ammissione al beneficio in questione sono descritte nell’art. 3 del Decreto del MEF 6 agosto 2008, n. 165.
In particolare è prevista la presentazione di documentata istanza  all’Ufficio delle Dogane competente per territorio.
L’U.D. esaminata la richiesta e riscontratane la completezza, procede alla verifica tecnico-fiscale dell’impianto e, all’esito positivo, rilascia l’autorizzazione ad utilizzare gpl agevolato.

  1. SETTORE D’IMPOSTA: ENERGIA ELETTRICA

Energia Elettrica: Aliquote d’accisa vigenti (→ Art. 52 TUA)

Nella seguente tabella sono riportate le aliquote d’accisa attualmente vigenti nel settore dell’energia elettrica:

accise energia

Per applicare l’aliquota di 0,0075 €/kWh o dell’imposta in misura fissa di 4.820 € sul consumo da parte dei soggetti che producono energia elettrica per uso proprio e la consumano per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, gli interessati sono tenuti a trasmettere al competente ufficio dell’Agenzia delle Dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente (→  art. 3 bis, comma 4, del D.L. n. 16/2012).

Nota (*)
Aumentata da 1/1/2012 con Decreto del MEF 30/12/2011 a seguito della soppressione, con la stessa decorrenza, dell’addizionale comunale all’accisa sull’energia elettrica nelle regioni a statuto ordinario ex art. 2, c. 6 DLgs n. 23 del  14/3/2011.
Le addizionali comunali e provinciali sono state soppresse nelle regioni a statuto ordinario da 1/1/2012 e nelle regioni a statuto speciale dal 1/4/2012 (→ art. 6 D.L. n. 511/1988 abrogato dall’art. 4, comma 10, del D.L. n. 16 del 2/3/2012converito con modificazioni, dalla LEGGE 26 aprile 2012 , n. 44 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento).

Energia Elettrica: Usi Esenti dall’Accisa (→ Art. 52 TUA)

Nel seguente elenco sono riportati gli impieghi dell’energia elettrica in esenzione dei diritti d’accisa:

⇨ Energia elettrica utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità.
⇨ Energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.
⇨ Energia elettrica utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri.
⇨ Energia elettrica impiegata per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano.
⇨ Energia elettrica consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh.
Energia Elettrica: Non Sottoposta ad Accisa (→ Art. 52  TUA)

Nel seguente elenco sono riportati gli usi di energia elettrica fuori dal campo di applicazione dell’imposizione.

⇨ Energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW.
⇨ Energia elettrica impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle Forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati.
⇨ Energia elettrica prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico.
⇨ Energia elettrica prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW, nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW.
⇨ Energia elettrica utilizzata principalmente per la riduzione chimica (*) e nei processi elettrolitici e metallurgici;
⇨ Energia elettrica impiegata nei processi mineralogici;
⇨ Energia elettrica impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50% (**).

Note

(*) Energia elettrica impiegata, in misura superiore al 50% di quella complessivamente impiegata nel processo di ossidoriduzione, come riscaldamento (per effetto Joule) per fornire l’energia di attivazione necessaria affinché una reazione di ossidoriduzione, non elettrolitica, abbia luogo (Circ. n. 37/D/2007).
(**)Per “costo di un prodotto” s’intende la somma degli acquisti complessivi di beni e servizi e dei costi per il personale, aumentata del consumo di capitale fisso a livello d’impresa (costo calcolato in media per unità); per “costo dell’elettricità” s’intende l’effettivo valore d’acquisto dell’elettricità o il costo di produzione della stessa se è generata nell’impresa.
2. USI ESCLUSI DALL’IMPOSIZIONE DEI PRODOTTI ENERGETICI E DELL’ENERGIA ELETTRICA

Prodotti energetici utilizzati in impieghi cosiddetti “fuori campo” e quindi non gravati da tributo.
(→ art. 21, comma 13, del TUA)

Le disposizioni relative alla tassazione, di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 21 del TUA, non si applicano ai prodotti energetici utilizzati:
▪ Per la riduzione chimica;
▪ nei processi elettrolitici;
▪ nei processi metallurgici;
▪ nei processi mineralogici (classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 “Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi” di cui al Reg. (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea e successive modificazioni)

Processi Metallurgici

Per l’individuazione, non esaustiva, dei processi metallurgici si fa riferimento alla Sottosezione DJ 27 (Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo) del Regolamento (CEE) n. 3037/1990:
▪ Siderurgia;
▪ fabbricazione di tubi (di ghisa e di acciaio);
▪ altre attività di prima trasformazione del ferro e dell’acciaio (stiratura a freddo, laminazione a freddo di  nastri, profilatura mediante formatura o piegatura a freddo, trafilatura);
▪ produzione di metalli di base non ferrosi (di metalli preziosi e semilavorati, di  alluminio e semilavorati, di zinco, piombo e stagno e semilavorati, di rame e semilavorati, di altri metalli non ferrosi e semilavorati);
▪ fonderie (fusione di ghisa, di acciaio, di metalli leggeri e di altri metalli non ferrosi).

Processi Mineralogici

Per l’individuazione dei processi mineralogici si fa riferimento alla Sottosezione DI 26 (Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali  non metalliferi) del Regolamento (CEE) n. 3037/1990:
▪ Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro (fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro piano, fabbricazione e lavorazione di vetro cavo e di altro vetro, fabbricazione di fibre di vetro);
▪ fabbricazione di prodotti ceramici non refrattari, non destinati all’edilizia e la fabbricazione di prodotti ceramici refrattari (fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici ed ornamentali, articoli sanitari, isolatori e pezzi isolanti, prodotti per uso tecnico e industriale, altri prodotti ceramici,fabbricazione di prodotti ceramici refrattari);
▪ fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti;
▪ fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia, in terracotta;
▪ produzione di cemento, calce, gesso;
▪ fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso (fabbricazione di prodotti in calcestruzzo e in gesso per l’edilizia, produzione di calcestruzzo  pronto per l’uso, produzione di malta, fabbricazione di prodotti in fibrocemento, fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento)
▪ taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali e per l’edilizia;
▪ fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi (fabbricazione di prodotti, fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi).

Esaminiamo in dettaglio quali sono nell’ambito dei suddetti processi i consumi tassati e quelli esclusi dall’imposizione.

I consumi gravati da imposta sono riconducibili a:

▪ Impiego di prodotti energetici per la produzione di energia elettrica necessaria al processo e quelli utilizzati per le attività collaterali dello stabilimento e, in generale, i consumi relativi alla climatizzazione ed all’illuminazione degli ambienti, quelli relativi ai servizi di impianto (bagni, mensa, spogliatoi, uffici),  ai magazzini delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti e alle attività relative alla commercializzazione del prodotto.
▪ I consumi di energia elettrica relativi all’illuminazione e al riscaldamento degli ambienti o, in generale, i consumi relativi ai servizi quali bagni, spogliatoi, centrale termica e idrica, mensa, uffici, officine, laboratori qualità, lavaggi, ambienti destinati allo stoccaggio, nonché i consumi degli impianti di aspirazione e abbattimento fumi e polveri e di depurazione acque.

Sono invece non sottoposti ad imposta i consumi dei prodotti energetici e dell’elettricità utilizzati direttamente nel processo o per un apporto energetico immediato al processo ed i consumi connessi al processo stesso, quali quelli effettuati per operazioni di preparazione o di pre-trattamento funzionali al processo di lavorazione vero e proprio; a titolo d’esempio, è fuori campo il combustibile impiegato per il riscaldamento di un pezzo metallico da lavorare a caldo.

Procedura per il riconoscimento dell’esclusione dall’imposta dell’energia elettrica impiegata negli usi “fuori campo”

Per l’ammissione al particolare beneficio, il procedimento amministrativo si sviluppa come segue:
a. Soggetto obbligato d’imposta
Presentazione di apposita istanza all’Ufficio delle Dogane competente per territorio. Tale richiesta dovrà essere integrata da relazione tecnica opportunamente redatta per:
▪ individuare il processo produttivo nel suo complesso;
▪ identificare, eventuali contatori per la discriminazione dei consumi diversamente tassati (impieghi fuori campo e non);
▪ segnalare ogni ulteriore elemento utile a comprovare la sussistenza delle condizioni per la fruizione del beneficio in questione.
b. Ufficio delle Dogane
Esaminata la richiesta e riscontratane la regolarità sotto il profilo documentale, esegue una verifica tecnico-fiscale in sito volta ad accertare la fondatezza della richiesta e l’entità del beneficio da accordare differenziando i consumi fuori campo rispetto al consumo globale di energia dell’impianto nel quale è realizzato il processo in questione.
All’esito positivo della verifica, l’Ufficio delle Dogane riconosce il beneficio alla ditta da parte, esclusione dal tributo degli usi fuori campo, con atto formale a firma del direttore.

Procedura per il riconoscimento dell’esclusione dall’imposta dei prodotti energetici diversi dal gas naturale impiegati negli usi “fuori campo”

Per l’ammissione al particolare beneficio si applicano le disposizioni del D.M. 17 maggio 1995, n. 322 Capo II, art. 10; la procedura prevede:
a. Soggetto obbligato d’imposta
L’utilizzatore deve presentare all’Ufficio delle Dogane competente per territorio:
▪ Denuncia di attività con i dati identificativi della ditta e con l’ubicazione dell’impianto;
▪ relazione tecnico-descrittiva dell’attività con espressa indicazione delle modalità di impiego dei prodotti, dei processi di lavorazione e dei prodotti ottenuti dalle lavorazioni;
▪ planimetria dell’impianto in opportuna scala;
▪ tabelle di taratura (in duplice copia) dei serbatoi di stoccaggio dei prodotti;
▪ registro di carico e scarico per l’annotazione dei prodotti ricevuti ed utilizzati nel particolare impiego.
b. Ufficio delle Dogane
Esaminata la richiesta e riscontratane la regolarità sotto il profilo documentale, provvede a:
▪ identificare il richiedente come “utilizzatore di prodotti energetici negli impieghi previsti nel TUA all’art. 21, comma 13;
▪ effettuare una verifica tecnico-fiscale dell’impianto;
▪ individuare, anche attraverso lavorazioni sperimentali, i parametri per il riscontro della regolarità dell’impiego e prescrivere, se ritenuto necessario, ulteriori misure volte al controllo dell’utilizzazione dei prodotti;
▪ consegnare alla ditta un esemplare del verbale di verifica insieme ad un esemplare della denuncia con il  protocollo.
Espletate le suddette formalità, l’interessato può iniziare l’attività significando che per l’approvvigionamento dei prodotti energetici deve presentare al fornitore una dichiarazione attestante l’avvenuto espletamento della procedura di cui all’art. 10 del D.M. n. 322/1995.
Procedura per il riconoscimento dell’esclusione dall’imposta del gas naturale impiegato negli usi “fuori campo”
a. Utilizzatore
• IMPIEGO ESCLUSIVO. Per essere ammessi al particolare beneficio dell’impiego esclusivo del gas naturale in usi fuori campo, l’utilizzatore deve presentare apposita istanza al soggetto che procede alla fatturazione del gas naturale,  ossia al soggetto obbligato d’imposta, integrata da dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 47 e 48 del DPR n. 445/2000 (*) ed eventuale documentazione probatoria con tutti gli elementi necessari ad indicare i presupposti per l’esclusione dall’imposta.
• IMPIEGO PROMISCUO. Nel caso d’impiego promiscuo del gas naturale, vale a dire sia in usi fuori campo sia in usi gravati da imposta, l’utilizzatore deve integrare le dichiarazioni di cui al punto precedente con una relazione redatta da tecnico iscritto all’albo professionale, indicando distintamente la percentuale di gas naturale da impiegare negli usi “fuori campo” e il relativo processo d’impiego agevolato e la percentuale di gas naturale soggetta a tributo.
Tipico esempio di impiego promiscuo: usi civili ed industriali.
b. Soggetto obbligato d’imposta:
Ricevuta la richiesta e la documentazione a corredo, provvede a:
▪ accordare l’agevolazione richiesta, con decorrenza dalla data di presentazione dell’istanza ritenuta completa, sulla base del solo controllo formale dell’istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate dalle quali deve risultare che il richiedente si trova nelle condizioni previste per poter fruire del particolare beneficio.
▪ trasmettere copia di tale documentazione all’Ufficio delle Dogane competente per territorio sul luogo di fornitura per il seguito di competenza.

(*)D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 concernente “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
• Art. 47 – dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
• Art. 48 – Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive

 

3. IMPIEGHI AGEVOLATI DEGLI OLI LUBRIFICANTI E DEI BITUMI DI PETROLIO.

OLI LUBRIFICANTI / BITUMI DI PETROLIO: Aliquote d’imposta vigenti (→ TUA art. 62 )

 OLI LUBRIFICANTI / BITUMI DI PETROLIO: Aliquote d’imposta vigenti

OLI LUBRIFICANTI: Esenzioni (→TUA art. 62 – D.M. 17 settembre 1996, n. 557)

Gli oli lubrificanti sono esenti da imposta quando sono utilizzati nei casi seguenti:
▪ Produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti;
▪ produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive;
▪ produzione degli antiparassitari per le piante da frutta;
▪ consumi interni degli stabilimenti di produzione di prodotti energetici.

BITUMI DI PETROLIO: Agevolazioni (→ TUA art. 62 – D.M. 17 settembre 1996, n. 557)

I bitumi di petrolio sono esenti da imposta quando sono impiegati come segue:
▪ Fabbricazione di pannelli in genere e di manufatti per l’edilizia;
▪ combustibili nei cementifici.
Se impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica, ai bitumi di petrolio si applicano le aliquote ridotte stabilite per l’olio combustibile destinato agli stessi impieghi.

 

4. IMPIEGHI AGEVOLATI DELL’ALCOLE ETILICO E DELLE BEVANDE ALCOLICHE.

1. Alcole Etilico e Bevande Alcoliche: Aliquote d’accisa vigenti (→ TUA art. 27)

▪ Alcole etilico: 942,49 €/ Ha
▪ Birra: 2,70 €/Hl x grado Plato
▪ Vino: 0 €
▪ Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: 0 €
▪ Prodotti alcolici intermedi: 80,71 €/ Hl

Hl = ettolitro
Ha = ettanidro o ettolitro anidro è un’unità di misura utilizzata nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche.
l.a = litro anidro
Un’ettanidro corrisponde a 100 litri di alcol anidro, cioè puro, quindi a 100 gradi.
Esempi:
• 100 litri di acquavite a 42 gradi corrispondono a 0,42 ettanidri.
•    1 litro di alcool a 90° gradi corrisponde a 0,009 ettanidri

2. Alcole etilico e bevande alcoliche: Esenzioni (→ TUA art. 27 – D.M. n. 524 del 9/7/1996)

I prodotti alcolici sono esenti dall’accisa se risultano:
a) denaturati con denaturante generale dello Stato (dgs) e destinati alla vendita;
b) denaturati con denaturanti speciali approvati dall’Amministrazione finanziaria ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare;
c) impiegati per la produzione dell’aceto;
d) impiegati nella fabbricazione di medicinali;
e) impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole;
f) impiegati nella fabbricazione di aromi per prodotti alimentari e per bevande analcoliche aventi un grado alcolico effettivo non superiore all’1,2% in volume;
g) impiegati nella fabbricazione di prodotti alimentari (contenuto alcole non superiore a 8,5 l.a./100 kg per il cioccolato ed a 5 l.a./100 kg per gli altri prodotti);
h) utilizzati come campioni per analisi, per prove di produzione, per fini scientifici;
i) impiegati per la produzione di un bene non soggetto ad accisa.

5. ALTRE AGEVOLAZIONI.

a) Gasolio per autotrasporto
L’agevolazione sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore dell’autotrasporto comporta il rimborso agli esercenti dei maggiori oneri derivanti dalle variazioni dell’aliquota di accisa sul gasolio consumato.
▪ Normativa di riferimento: D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 e s.m.i.
Si rinvia all’apposita trattazione.

b) Particolari zone geografiche
Tale agevolazione comporta la riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche conseguente ai maggiori oneri derivanti dall’aumento dell’accisa.
▪ Normativa di riferimento: D.P.R. 30 settembre 1999, n. 361.