PROCEDURA EMCS
Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L9 datata 14 gennaio 2009 è stata pubblicata la Direttiva del Consiglio n. 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale sui prodotti soggetti ad accisa, la quale abroga la Direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992.
Il provvedimento riguarda specificatamente le seguenti categorie:
1. Prodotti energetici ed elettricità di cui alla Direttiva 2003/96/CE;
2. alcole e bevande alcoliche di cui alle Direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE;
3. tabacchi lavorati di cui alle Direttive 95/59/CE, 92/79/CEE e 92/80/CEE.
La Direttiva 2008/118/CE, recepita nell’ordinamento nazionale dal Consiglio dei Ministri il 16 dicembre 2008, ha origine dalla proposta della Commissione presentata il 2 aprile 2004 in cui si affermava l’esigenza di unificare in un nuovo atto giuridico dell’U.E. tutta la normativa comunitaria in materia di accise stratificatasi nel quindicennio intercorso dalla creazione del mercato unico (MUE) avvenuta il 1 gennaio 1993.
La Direttiva 92/12/CEE, abrogata dal 1° aprile 2010, stabiliva che i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo fra i territori dei vari Stati membri, devono essere scortati da un documento di accompagnamento emesso dallo speditore; l’art. 21 della Direttiva 2008/118/CE, recependo quanto già disposto dalla Decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003, ha specificato che la circolazione in regime sospensivo deve aver luogo con la scorta di un documento amministrativo elettronico (e-AD), secondo un’apposita procedura e prevede la presentazione, da parte dello speditore alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, di una bozza del suddetto documento elettronico, per il tramite del sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa EMCS, di cui all’articolo 1 della Decisione n.1152/2003/CE.
Le Autorità competenti dello Stato membro di spedizione devono, poi, eseguire una verifica elettronica dei dati figuranti nella bozza di documento amministrativo elettronico, informando immediatamente lo speditore nel caso in cui non sono validi.
La determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane n. 158235/RU del 7 dicembre 2010 regolamenta le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione di accisa.
Inoltre il sistema informatizzato:
▪ Permette alle Autorità competenti di seguire i trasferimenti dei prodotti sottoposti ad accisa e di monitorare la loro movimentazione quando circolino in sospensione dall’accisa.
▪ È utilizzato anche per garantire la riscossione dell’imposta secondo le aliquote fissate dagli Stati membri.
Se i prodotti soggetti ad accisa sono spostati in regime di sospensione di altri Stati membri ad un destinatario nel territorio fiscale Stato membro dell’UE, o attraverso il territorio fiscali degli Stati membri dell’UE, il vettore deve essere in possesso di una versione stampata del documento amministrativo elettronico o qualsiasi altro documento commerciale (fattura, bolla di consegna, lettera di vettura o altri documenti commerciali) che mostra il codice di riferimento amministrativo unico (ARC).
La Direttiva 2008/118/CE, inoltre, specifica rigorosamente:
a) Il momento in cui i prodotti assoggettati ad accisa sono immessi in consumo (art. 7);
b) il debitore dell’imposta, ovvero il soggetto obbligato nei vari casi (art. 8);
c) la previsione di un obbligo di solidarietà allorché vi siano più soggetti tenuti al pagamento del tributo.
Gli Stati membri possono poi prescrivere che i prodotti sottoposti ad accisa siano muniti di contrassegni fiscali quando sono immessi in consumo nel loro territorio.
Infine, per assicurare il pagamento dell’accisa nel caso di mancato appuramento della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione potranno richiedere una garanzia a copertura dei rischi inerenti alla circolazione in sospensione dall’accisa, prestata dal depositario autorizzato speditore o dallo speditore registrato oppure, se lo Stato membro di spedizione lo consente, da un altro soggetto che interviene nella circolazione, alle condizioni fissate dagli Stati membri.