Il ruolo dell’intermediario nella vendita di prodotti alcolici B2C
I venditori e gli speditori di bevande alcoliche, per trasferire i propri prodotti a una persona fisica domiciliata in un altro Stato membro dell’Unione Europea, devono essere registrati presso l’Amministrazione Fiscale del Paese di destinazione delle merci attraverso la nomina di un Rappresentante Fiscale. Questa figura non è prevista quando la movimentazione di prodotti soggetti ad accisa avvenga tra operatori economici, ossia nella casistica B2B ➔ (deposito fiscale).
Per Rappresentante Fiscale si intende il soggetto che ha sede nel Paese di destinazione delle merci e che è stato designato dal venditore per il pagamento dell’accisa relativa ai prodotti spediti e i relativi adempimenti burocratici.
Per l’assolvimento degli obblighi tributari relativi alle accise, cui sono soggetti i prodotti alcolici, in ambito comunitario si fa riferimento alla Direttiva n. 118/2008. In Italia tale casistica è disciplinata dalla determinazione delle Agenzie delle Dogane n. 24211 del 14/11/12 (in ottemperanza dell’art. 10-bis del Testo Unico delle Accise ➔ (clicca qui).
Essendo questo l’unico metodo previsto dalla legge per l’adempimento degli obblighi fiscali relativi alle accise da parte delle aziende che vendono e consegnano prodotti alcolici ad accisa assolta, ACCISE SRL ha ricevuto la prima autorizzazione emessa dall’Agenzia delle Dogane (7 maggio 2018) accogliendo così la necessità di alcune imprese estere che richiedevano di poter operare legalmente sul territorio italiano.